Decreto Rilancio: bonus del 110%per ristrutturazione

 

 

 

 

 

 

29.05.2020

 

 

 

Il Decreto Rilancio prevede una detrazione fiscale del 110% per l’efficientamento energetico e l’adeguamento antisismico delle abitazioni. Il superbonus al 110% per la ristrutturazione degli immobili permetterà quindi la messa in sicurezza gratuita delle abitazioni e la realizzazione di interventi per il miglioramento della classe energetica, che deve innalzarsi di almeno due classi o raggiungere quella più alta. Il miglioramento deve essere comprovato con attestazione di prestazione energetica (APE).

Ecobonus e sismabonus al 110%: a chi spettano?
L’articolo 128 del Decreto Rilancio, prevede il recupero delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra i coniugi o gli aventi diritto, in cinque rate annuali di pari importo. Queste spese sono riconosciute per:
 

  • isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi;

 

  • parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, per interventi con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

 

  • edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

 

  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • interventi di miglioramento sismico.


Superbonus 110% per infissi e ristrutturazioni
La detrazione fiscale del 110% riguarda anche gli interventi di efficientamento energetico: acquisto e posa in opera di finestre, compresi gli infissi, acquisto e posa in opera di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernali dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica almeno pari alla classe A, eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi previsti dal decreto Rilancio.
Questo significa che, ad esempio, la sostituzione semplice degli infissi o del climatizzatore, non basta per accedere all’ecobonus 110% (restano comunque ferme le agevolazioni già in vigore precedentemente al decreto). Sarà necessario eseguire congiuntamente altri lavori di efficientamento energetico, con un miglioramento di almeno due classi, per ottenere anche la detrazione massima per la sostituzione degli infissi.

Ristrutturazione gratuita degli immobili? Quanto spetta davvero?
I contribuenti possono ottenere per i lavori effettuati:
- una detrazione del 110%, come recupero Irpef in 5 anni o cedendolo direttamente alla banca;
- uno sconto (entro le somme sopra indicate) sulla fattura 100% dell’azienda, cedendo il credito di imposta all’azienda stessa che ha eseguito i lavori. L’impresa potrà poi cedere il credito anche agli Istituti bancari in cambio di liquidità.
Anche per questi lavori bisognerà inviare la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Il bonus si applica alle seconde case?
Il superbonus 110% spetta ai lavori effettuati sulle seconde case solo se fanno parte di un condominio, restano quindi esclusi da questi incentivi gli edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
 

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