22.07.2020
Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, chiamato “Decreto Rilancio”, è stato convertito in legge e dal 19 luglio 2020 è in vigore.
Il Superbonus, ossia lo sgravio fiscale sugli interventi di sicurezza antisimica ed efficientamento energetico, che consente di detrarre il 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è sicuramente tra le misure che stanno riscuotendo maggiore successo
Cosa si intende per detrazione del 110%?
Se ad esempio un intervento di riqualificazione energetica complessivamente è costato 70.00 euro lo Stato, in 5 quote annuali di pari importo, rimborserà 77.000 euro, a partire dall’anno in cui la spesa è stata sostenuta.
Ora che il dl è diventato legge ci sono importanti novità, guardiamole insieme.
Per quali immobili è previsto il Superbonus?
Mentre prima la concessione dei superbonus era prevista esclusivamente per i lavori riguardanti il solo immobile “abitazione principale”, con la conversione in legge il superbonus è stato esteso anche: alle seconde case, alle unità “plurifamiliari” (es. le villette a schiera), e sono stati confermati i condomìni.
Il Superbonus è stato esteso inoltre alle demolizioni e ricostruzioni con stessa volumetria.
Quali sono le linee di intervento comprese nel Superbonus?
L'incentivo continua a basarsi su tre linee di intervento “trainanti”:
cappotto termico,
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nei condomìni,
sostituzione della stessa tipologia di impianti nelle abitazioni unifamiliari.
In abbinamento a queste tipologie di intervento “trainanti” altre tipologie di intervento possono entrare a far parte della detrazione del 110%:
il rifacimento “facciate”
l’installazione di schermature solari
la sostituzione di infissi
l’installazione di impianti solari fotovoltaici
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici
tutti gli interventi di efficientamento energetico attualmente agevolabili in base all'articolo 14 del Dl 63 del 2013
E se gli interventi “trainanti” non sono possibili?
Ci sono dei casi in cui gli interventi previsti dalla legge come “trainanti” non sono realizzabili - ad esempio nel caso di vincoli da parte dal Codice dei beni culturali e del paesaggio oppure perché tali interventi risultano in contrasto con i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali - la legge prevede comunque che le detrazioni per il risparmio energetico possano beneficiare dell'aliquota al 110 per cento (anche se i relativi interventi non sono eseguiti in concomitanza con uno dei tre interventi-cardine).
Anche il sisma-bonus al 110%
è stata introdotta anche per gli interventi di miglioramento sismico, realizzati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, una detrazione pari al 110 per cento delle spese sostenute.
Chi sono i beneficiari?
Gli interventi che possono beneficiare delle detrazioni del 110% possono essere realizzati da:
- condomìni
- persone fisiche (in questo caso per lavori effettuati su un massimo di due unità immobiliari)
- istituti autonomi case popolari e enti aventi le stesse finalità sociali
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili posseduti o assegnati ai soci
- ONLUS, ODV, APS
- associazioni e attività sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori effettuate sugli immobili adibiti a spogliatoio.
A seconda della tipologia di immobile oggetto dell’intervento l’ammontare della spesa massima agevolabile cambia.
Sono esclusi interventi su immobili di lusso, categoria catastale A1, A8 e A9
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